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Sez. 2, Sentenza n. 3370 del 06/05/1988 (Rv. 458745 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO - VINCOLO DI DESTINAZIONE - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458745-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO - VINCOLO DI DESTINAZIONE - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo di riservare a parcheggio, nelle nuove costruzioni ed aree ad esse inerenti, appositi spazi (in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di fabbricato), ai sensi e nel vigore dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (e quindi prima della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, in via innovativa, qualifica come pertinenziale il rapporto con i suddetti spazi), si ricollega ad esigenze pubblicistiche e costituisce un vincolo di destinazione, in favore degli abitanti delle costruzioni medesime, non derogabile, né da parte del costruttore, né da parte di successivi rapporti privatistici, che restano colpiti da nullità ove si pongano in contrasto con tale destinazione. Pertanto, in edificio condominiale, e per il caso in cui gli indicati spazi si trovino in aree incluse fra i beni comuni, la citata norma rende invalida la clausola del regolamento condominiale, recepita nei contratti di vendita, che introduca divieti di parcheggio, e, quindi, legittima la deliberazione assembleare che consenta il parcheggio stesso in contrasto con tale regolamento. (V 7915/87, mass n 455668; (V 6600/84, mass n 438145; (V 6602/84, mass n 438147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)