Sez. U, Sentenza n. 6602 del 17/12/1984 (Rv. 438147 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA - SPAZI PER PARCHEGGI - RISERVA OBBLIGATORIA EX ART. 4 SEXIES DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942 - INDEROGABILITÀ - AMBITO DI OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - CLAUSOLA DI COMPRAVENDITA DI UN SINGOLO APPARTAMENTO ESCLUDENTE DALLA ALIENAZIONE LA COMPROPRIETÀ DI TALI SPAZI - NULLITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO "OPE LEGIS" CON IL RISARCIMENTO DI UN DIRITTO REALE DI USO DELLO SPAZIO IN FAVORE DEL CONDOMINIO - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA - SPAZI PER PARCHEGGI - RISERVA OBBLIGATORIA EX ART. 4 SEXIES DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942 - INDEROGABILITÀ - AMBITO DI OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE - CLAUSOLA DI COMPRAVENDITA DI UN SINGOLO APPARTAMENTO ESCLUDENTE DALLA ALIENAZIONE LA COMPROPRIETÀ DI TALI SPAZI - NULLITÀ - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO "OPE LEGIS" CON IL RISARCIMENTO DI UN DIRITTO REALE DI USO DELLO SPAZIO IN FAVORE DEL CONDOMINIO - NECESSITÀ.*
L'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura norma imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e la autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono. Ciò comporta, in ipotesi di fabbricato condominiale, che, qualora il godimento dello spazio per parcheggio non sia assicurato in favore del proprietario del singolo appartamento in applicazione dei principi sull'utilizzazione delle parti comuni dell'edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullità di tale contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguentemente deve ritenersi il contratto stesso integrato "ope legis" con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio in favore di detto condomino (salva restando la possibilità delle parti di ottenere, anche giudizialmente, un riequilibrio del sinallagma contrattuale, alterate dall'indicata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni). (Conf 483/82, mass n 418181; (Conf 6714/81, mass n 417544; (Conf 4890/81, mass n 415620; (contra 5344/82, mass n 423133; (contra 2452/81, mass n 413223).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)