Sez. 5, Sentenza n. 16076 del 22/12/2000 (Rv. 542847 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Accertamento di maggior valore - Utilizzazione di atti anteriori al triennio - Violazione dell'art. 51, comma terzo, d.P.R. n.131 del 1986 - Conseguenze - Nullità dell'avviso di rettifica - Esclusione - Irregolarità influente sull'affidabilità del metro di valutazione - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, la violazione del disposto dell'art. 51, comma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, consistente nella utilizzazione ai fini valutativi, di atti anteriori al triennio, non comporta nullità dell'avviso di rettifica del valore degli immobili, dal momento che una tale sanzione non è prevista dalla norma e non si giustifica sul piano sistematico, per lo scarso spessore dell'irregolarità. Tale irregolarità può avere, invece, una qualche rilevanza sul piano dell'affidabilità del metro di valutazione, non potendosi escludere in astratto che, in alcune situazioni particolari, il mercato conosca una diminuzione dei prezzi anziché una lievitazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)