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Sez. 5, Sentenza n. 9770 del 24/04/2009 (Rv. 607729 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Accertamento di maggior valore - Criteri indicati dall'art. 51, comma terzo, d.P.R. n. 131 del 1986 - Destinatario - Ufficio del registro - Incidenza sui poteri di accertamento del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607729-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, l'art. 51, comma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel prevedere i criteri di valutazione cui può far ricorso l'Ufficio del Registro, ai fini dell'eventuale rettifica del valore degli immobili o dei diritti reali immobiliari, ha come esclusivo destinatario il medesimo ufficio finanziario. Ne deriva che tali criteri - fra cui il termine temporale triennale, previsto ai fini comparativi - non incidono sull'autonomo esercizio dei poteri cognitori d'ufficio, spettanti, ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al giudice tributario, i quali non possono ritenersi più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo di impugnazione di atti autoritativi e che consentono al giudice un ampio potere estimativo, anche sostitutivo della valutazione operata dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)