Sez. L - , Sentenza n. 12453 del 19/04/2022 (Rv. 664601 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non "absque", ma "contra pacta", non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l'obbligo di intervento del P.M.
Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)