Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. "filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)