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Sez. L, Sentenza n. 953 del 07/02/1984 (Rv. 433146 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOGGETTO AVENTE UNA CAPACITÀ INFERIORE AL MINIMO LEGALE GIÀ ANTERIORMENTE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433146-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOGGETTO AVENTE UNA CAPACITÀ INFERIORE AL MINIMO LEGALE GIÀ ANTERIORMENTE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 - nel testo sostituito dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160 - nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche lo assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso), la pensione d'Invalidità deve essere riconosciuta anche al soggetto avente una capacità di guadagno inferiore al minimo legale già anteriormente all'instaurazione del rapporto assicurativo, ove tale soggetto, inserito nel mondo del lavoro, abbia poi subito una ulteriore riduzione della propria capacità di guadagno per un evento sopravvenuto nella specie, scioglimento del nucleo colonico nel cui ambito l'assicurato prestava la sua attività lavorativa). (V 91/76, Corte cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)