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Sez. L, Sentenza n. 2337 del 11/04/1984 (Rv. 434373 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE O MENO DI UN TERZO ANTERIORMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ULTERIORE RIDUZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - RILEVANZA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1983 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE - DIVERSA SOGLIA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - INFLUENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434373-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE O MENO DI UN TERZO ANTERIORMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ULTERIORE RIDUZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - RILEVANZA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1983 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CONSEGUENZE - DIVERSA SOGLIA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - INFLUENZA - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio secondo cui, ai fini dell'interpretazione della decisione e della precisazione dei limiti e dell'oggetto di essa, occorre integrare il dispositivo con la relativa motivazione, applicabile anche per le sentenze della Corte costituzionale, comporta che la sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983, ancorché nel dispositivo dichiari l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo risultante dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160), nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto, sia applicabile anche nel caso in cui, in relazione all'epoca di presentazione della domanda amministrativa di pensione (anteriore all'entrata in vigore dell'art. 24 della legge del 1975), debba tenersi conto della diversa soglia d'Invalidità pensionabile (capacità di guadagno ridotta a meno della metà) stabilita dallo art. 10 citato nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971. (V 953/84, mass n 433146; (V 199/84, mass n 432455; (V 7182/83, mass n 431789; (V 7014/82, mass n 424675).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)