Sez. 5, Sentenza n. 1848 del 28/01/2010 (Rv. 611313 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Centri commerciali integrati (e locali in multiproprietà) - Soggetto passivo - Individuazione - Occupanti e detentori dei locali in uso esclusivo - Configurabilità - Gestore dei servizi comuni - Responsabilità solidale - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)