Sez. 5, Sentenza n. 19379 del 17/12/2003 (Rv. 569036 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Contribuente - Gestore dei servizi comuni di centro commerciale - Denuncia - Obbligo - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'obbligo di presentazione della denuncia, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507 del 1993, grava anche sul soggetto che gestisce i servizi comuni di un centro commerciale. Infatti, poiché ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 507 cit. il gestore è responsabile del versamento della tassa, la relativa obbligazione tributaria implica logicamente la sottoposizione dell'obbligato al pregiudiziale obbligo di denuncia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)