Sez. L, Sentenza n. 3321 del 05/07/1978 (Rv. 392750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE PRESSO LA MEDESIMA AZIENDA - INDENNITA DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STESSO ED UNICO RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE PRESSO LA MEDESIMA AZIENDA - INDENNITA DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO ALLO STESSO ED UNICO RAPPORTO.*
La riassunzione del lavoratore a norma dell'art 1, n 2 del dllt 14 febbraio 1946, n 27 presso l'azienda dove egli gia prestava la propria attivita prima della chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e del suo trattenimento in servizio militare al termine della ferma, comporta la prosecuzione dello stesso ed unico rapporto di lavoro ai fini della liquidazione dell'indennita di anzianita. (V 2164/72, mass n 359416).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 14/02/1946 num. 27 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)