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Sez. 2, Sentenza n. 2165 del 26/06/1972 (Rv. 359416 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLO STATO PER INFERMITA CONTRATTA IN SERVIZIO DALL'IMPIEGATO. *
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359416-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLO STATO PER INFERMITA CONTRATTA IN SERVIZIO DALL'IMPIEGATO. *

Per gli artt 136 della Costituzione e 30 comma terzo della legge 11 marzo 1953, n 87, la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche di ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale, con la conseguenza che il giudice, nel pronunciare sul rapporto sottoposto al suo esame, deve, anche di ufficio, tenere conto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalita, in ogni stato e grado del giudizio la dichiarazione intervenga, importando la sentenza della Corte costituzionale la definitiva ed integrale eliminazione della norma incostituzionale, con efficacia erga omnes e con effetti che retroagiscono sino al momento stesso in cui e venuto a determinarsi il suo contrasto con il precetto costituzionale. Detta retroattivita non puo, tuttavia, spiegare i suoi effetti rispetto a quei casi concreti in cui si siano determinate situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, il cui accertamento positivo, da parte del giudice, precede in ordine logico e preclude, per la sua conseguente irrilevanza, l'esame della questione su cui incide la dichiarazione di incostituzionalita, cosi come si verifica nel caso di rapporti gia definiti, anteriormente alla pronuncia di illegittimita costituzionale, in base a giudicato o ad Atti amministrativi non piu impugnabili o ad altri Atti o fatti, quali la prescrizione o la decadenza, di cui siano interamente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (applicazione in tema di effetti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzione 30 gennaio 1962, n 1, che ha dichiarata l'incostituzionalita del RD 6 febbraio 1936, n 313, convertito in legge 28 maggio 1936 n 1126, escludente ogni responsabilita dello stato per infermita contratta in servizio dall'impiegato, quando questi abbia titolo, in base al servizio prestato o per effetto di altri benefici, ad una pensione che non si discosti da quella privilegiata). (V 1872'71, mass n 352423; 1515'71, mass n 351870) (V 943'71, mass n 350869; 3877'69, mass n 352423) (V 2275'69, mass n 341662).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)