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Sez. 3, Sentenza n. 1975 del 20/07/1966 (Rv. 323837 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - STATO DI URGENTE ED IMPROROGABILE NECESSITA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - MUTAMENTI SOPRAVVENUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323837-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - STATO DI URGENTE ED IMPROROGABILE NECESSITA - CONDIZIONE DELL'AZIONE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - MUTAMENTI SOPRAVVENUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*

Lo stato di urgente ed improrogabile necessita del locatore di disporre dell'immobile locato, per destinarlo ad abitazione propria o dei figli e dei genitori con lui conviventi, costituendo una delle condizioni dell'Azione diretta alla cessazione della proroga legale del contratto, deve sussistere al momento della decisione. Pertanto, tutti i mutamenti, che si riferiscono alla situazione di fatto prospettata dal locatore all'atto della proposizione della domanda, sono rilevanti al fine della valutazione del dedotto stato di necessita; e questo, anche se sussiste al momento dell'introduzione della lite, puo venir meno qualora il locatore - o il figlio o il genitore, nel caso in cui lo stato di necessita si riferisca ad essi - ottengano, nelle more del giudizio, la disponibilita di altro immobile idoneo.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)