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Sez. 3, Sentenza n. 4291 del 19/07/1979 (Rv. 400807 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400807-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - NOZIONE.*

L'atto o il fatto volontario, che preclude al locatore di opporsi alla proroga legale del contratto, e quello che si concreti in un comportamento maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessita e che non trovi la sua ragion d'essere in esigenze meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. In particolare tra le esigenze del locatore, meritevoli di tutela, e da annoverarsi quella di destinare l'immobile ad abitazione del proprio figlio e della costituenda famiglia, allorquando risulti provato l'avvenuto matrimonio o, quanto meno, l'imminente celebrazione di esso. (V 4207/78, mass n 393835; (Conf 816/78, mass n 390160; (Conf 1975/66, mass n 323837).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)