Sez. 3, Sentenza n. 354 del 13/02/1970 (Rv. 345265 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - RESPONSABILITA DI UN'OBBLIGAZIONE SOCIALE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - RESPONSABILITA DI UN'OBBLIGAZIONE SOCIALE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Ai fini della prova dell'esistenza di una societa di fatto e dell'assunzione di una obbligazione da parte della stessa, e necessario che il creditore provi un comportamento dell'altro contraente idoneo a designare la societa come soggetto del negozio, cui l'obbligazione si riferisce. (V 2588-66, massima n 324983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)