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Sez. 1, Sentenza n. 2588 del 25/10/1966 (Rv. 324983 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE DI FATTO - IN GENERE - ASSUNZIONE DA PARTE DI UNO DEI SOCI DI OBBLIGAZIONI PER PROPRIO CONTO - ESTRANEITA DELLA SOCIETA - RIFERIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE AL PATRIMONIO SOCIALE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1966-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324983-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE DI FATTO - IN GENERE - ASSUNZIONE DA PARTE DI UNO DEI SOCI DI OBBLIGAZIONI PER PROPRIO CONTO - ESTRANEITA DELLA SOCIETA - RIFERIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE AL PATRIMONIO SOCIALE - ONERE DELLA PROVA.*

La sola esistenza di una societa di fatto tra piu persone non esclude che taluna di esse possa concludere contratti ed assumere obbligazioni per proprio conto, lasciando la societa estranea a tali rapporti. Di conseguenza, il socio che non abbia contrattato nel nome della societa, ma in nome proprio, obbliga solo se medesimo e non la societa. In caso di contestazione, spetta al creditore di provare che l'obbligazione contratta si riferisca, in realta, al patrimonio sociale. (Cfr 251/61; 1768/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)