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Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 22/01/1996 Ud. (dep. 26/03/1996) Rv. 204301 - 01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere | Inutilizzabilità ai sensi del quinto comma dell'art. 360 cod. proc. pen. - Accertamenti differibili disposti nonostante la riserva di incidente probatorio - Nullità di ordine generale.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204301-01

Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere

La sanzione della inutilizzabilità non è prescritta dall'art. 360 quinto comma cod. proc. pen. per il caso in cui non siano stati avvisati la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i difensori, ma per il solo caso in cui il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti essere utilmente compiuti, anche se differiti, ha ugualmente disposto di procedere a tali accertamenti. Trattasi, quindi, semplicemente di una nullità di ordine generale (art. 178, lett. c), cod. proc. pen.) che non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)