Sez. 3, Sentenza n. 8342 del 04/04/2000 Ud. (dep. 19/07/2000) Rv. 217078 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Accertamenti differibili disposti nonostante la riserva di incidente probatorio - Inutilizzabilità dei relativi risultati - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE
A norma dell'art. 360 co. IV cod. proc. pen. il pubblico ministero non può procedere ad accertamenti tecnici quando, sul medesimo oggetto, sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio, salvo che i suddetti accertamenti non possano più essere utilmente compiuti se differiti; in assenza della suddetta condizione, deve ritenersi l'inutilizzabilità dei risultati dei disposti accertamenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)