Sez. L, Sentenza n. 5602 del 07/06/1999 (Rv. 527165 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Inchiesta infortunistica - Potere di impulso dell'INAIL - Natura - Influenza del suo esercizio sulla volontà di avvalersi, o meno, nella successiva sede giudiziaria dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE
Il potere riconosciuto all'INAIL dall'art. 56 del d.P.R. n. 1124 del 1965 di dare impulso all'inchiesta infortunistica ha carattere essenzialmente sollecitatorio rispetto al dovere ufficioso del pretore (ora direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro: cfr.art. 236, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 51 del 1998) di attivare la suddetta inchiesta nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro quattro giorni dalla denuncia di infortunio). Ne consegue che la sollecitazione in argomento si pone, sul piano logico - giuridico, solamente come una corretta e prudenziale iniziativa dell'Istituto del tutto generica e ininfluente ai fini della volontà di avvalersi (o meno), nell'eventuale successiva sede giudiziaria, dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 56, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 236 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)