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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 27/04/1998 (Rv. 514923 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Tacita - Comportamento concludente - Presupposti - Incompatibilità assoluta con la volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata - Necessità - Fattispecie relativa a non opposizione all'ammissione di un'attività istruttoria.
Stato
decisa il 1998-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514923-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso che gli estremi della rinuncia tacita potessero rilevarsi nel comportamento processuale di un ente previdenziale che non si era opposto all'espletamento di una consulenza tecnica, dopo avere tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione: tale comportamento, infatti doveva ritenersi espressione del suo diritto di difesa e della sua libera determinazione della condotta processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)