Sez. 3, Sentenza n. 18342 del 05/03/2004 Ud. (dep. 21/04/2004) Rv. 228456 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Esposizione dei lavoratori ai rumori - Valutazione del rischio - Mancanza di una periodica rilevazione - Reato di cui all'art. 40 D.Lgs. n. 277 del 1991 - Configurabilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione della salute dei lavoratori, la mancata programmazione di una costante e periodica rilevazione dei rumori integra la violazione dell'art. 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, sanzionato dal successivo art. 50, atteso che la tutela della salute del lavoratore impone una verifica costante della realtà aziendale soggetta ad interventi ed innovazioni tecnologiche non oggetto di previsione e controllo al momento iniziale della rilevazione dei rumori. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto responsabile del reato in questione il titolare di una azienda subentrato nella gestione della stessa e che aveva omessa tale verifica per circa due anni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)