Sez. 1, Sentenza n. 39787 del 20/04/2015 Ud. (dep. 01/10/2015) Rv. 264651 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Armi da avancarica - Obbligo di immatricolazione - Limitazione alla detenzione di armi prodotte o importate dopo il 1920 - Conseguenze.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
In tema di armi antiche, sussiste l'obbligo di immatricolazione solo per quelle ad avancarica prodotte o importate posteriormente al 1920, sicchè solo queste ultime, in difetto di apposizione del numero di matricola, sono qualificabili come clandestine con conseguente configurabilità del delitto di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)