Sez. 1, Sentenza n. 33453 del 26/06/2001 Ud. (dep. 07/09/2001) Rv. 219916 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Armi antiche - Condizioni - Modifica dell'arma - Disciplina delle armi comuni da sparo - Applicabilità - Fondamento.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
In tema di armi antiche, non possono essere considerate tali quelle che, per quanto fabbricate anteriormente al 1890, risultino successivamente modificate così da assumere i requisiti che per l'art.2 della legge 18 aprile 1975, n.110, definiscono l'appartenenza alla categoria delle armi comuni da sparo; ne consegue che, in caso di mancata denuncia all'autorità, sussiste la violazione prevista dall'art.7 della legge 2 ottobre 1967, n.895 (come modificato dall'art.14 della legge n.497 del 1974), e non quella prevista dall'art.697 del cod.pen.
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)