Sez. 2, Sentenza n. 17876 del 23/07/2013 (Rv. 627343 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Prestazione di servizi - Rivalsa dell'IVA nei confronti del committente - Emissione della fattura - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il prestatore di servizi può emettere la relativa fattura all'atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto alla prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Tuttavia, il prestatore di servizi non può rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza aver emesso la fattura.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)