Sez. 1 - , Sentenza n. 22276 del 03/11/2016 (Rv. 642647 - 03)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Credito per l'IVA dell'appaltatore nei confronti del committente - Insorgenza - Momento della fatturazione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve emettere, per l'ammontare del corrispettivo dovutogli, una fattura che costituisce la base imponibile dell'IVA e rappresenta, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito per la sua rivalsa (credito autonomo rispetto a quello per la prestazione, anche se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso): l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, infatti, che l'appaltatore debba addebitare l'IVA al committente e l'operazione si considera effettuata nel momento dell'emissione della fattura o in quello, eventualmente successivo, del pagamento del corrispettivo, in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'"operazione economica".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)