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Sez. L, Sentenza n. 5716 del 10/03/2011 (Rv. 616287 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Preavviso - Disciplina contrattuale in deroga alla disciplina legale - Clausola di esonero dal preavviso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616287-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

Nell'ambito del rapporto di agenzia, all'autonomia delle parti è dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche riguardo al preavviso, come può avvenire in generale per i rapporti contrattuali a durata indeterminata (escluso il rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2118 cod. civ.). Pertanto, può anche essere contrattualmente ridotta la durata del preavviso fino ad escluderne la necessità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)