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Sez. L - , Ordinanza n. 16940 del 27/06/2018 (Rv. 649597 - 02)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE | Rapporti a tempo indeterminato - Preavviso in caso di recesso - Necessità - Esclusione - Limiti - Deroga convenzionale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649597-02

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE

Non è configurabile nell'ordinamento una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imponga la concessione di un periodo di preavviso (ovvero la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso stesso) in ogni caso di recesso di una delle parti, salvo che non si rinvenga una deroga convenzionale che preveda un siffatto obbligo per il recedente. (Nella specie, la S.C., in mancanza di previsione negoziale contemplante un obbligo di preavviso, o di indennità sostitutiva, per l'ipotesi di cessazione automatica del rapporto accessorio in conseguenza della risoluzione del rapporto principale di agenzia, ha cassato la sentenza di merito che, includendo nel computo dell'indennità sostituiva anche le provvigioni maturate dall'agente nel rapporto accessorio, aveva di fatto applicato a quest'ultimo la discipina dettata per quello di agenzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)