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Sez. L, Sentenza n. 4455 del 15/04/1993 (Rv. 481843 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Accertamento - Condanna penale per il fatto determinante dell'infortunio con violazione delle norme antinfortunistiche - Rilevanza - Condizioni - Pronunzia della condanna nella forma del decreto penale - Idoneità - Formazione del giudicato - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481843-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro

Ai fini dell'affermazione della responsabilità civile del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, e quindi della proponibilità sia dell'azione di regresso dell'INAIL che dell'azione risarcitoria del lavoratore per il danno residuale, "la condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato" può riguardare anche solo il reato contravvenzionale integrato dalla violazione di norme antinfortunistiche, qualora risulti che l'infortunio, ancorché non costituente elemento integrante della fattispecie criminosa per la quale sia intervenuta la condanna ma di altra fattispecie, eventualmente corrispondente ad uno dei reati concorrenti derivati da un'unica azione od omissione violatrice di più disposizioni di legge, si sia verificato per l'inosservanza delle norme predette; mentre è indifferente che la condanna stessa sia stata pronunciata nella forma del decreto penale, il quale, divenuto esecutivo ai sensi degli artt. 507 e segg. cod. proc. pen. (previgente), acquista efficacia di giudicato, con la conseguenza che i fatti in esso accertati fanno stato nel giudizio civile, rispetto al quale tale giudicato è da qualificare come esterno, sicché la sua interpretazione è demandata all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in cassazione, se congruamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 507, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)