Sez. L, Sentenza n. 11436 del 20/12/1996 (Rv. 501470 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso - Presupposti - Condanna del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche con decreto penale - Ammissibilità - Accertamenti demandati al giudice civile - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
A norma dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'azione di regresso dinanzi al giudice civile può essere proposta dall'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia riportato una condanna nella forma del decreto penale in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche, fermo restando che comunque il giudice adito con l'azione di regresso deve accertare la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso al suo dipendente ed in particolare il nesso causale tra la violazione punita con il decreto penale e l'infortunio stesso oltre che l'entità dei postumi delle lesioni da esso derivate, nonché l'eventuale concorso di colpa del prestatore di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)