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Sez. L - , Ordinanza n. 3820 del 07/02/2022 (Rv. 663869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione degli addebiti - Funzione - Difesa del lavoratore - Oggetto - Prove dell'addebito - Esclusione - Fonte di conoscenza dell'addebito - Indicazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2022-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente, รจ sufficiente che quest'ultimo indichi la fonte della sua conoscenza.

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)