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Sez. L, Sentenza n. 22236 del 23/10/2007 (Rv. 600052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione degli addebiti - Funzione - Difesa del lavoratore - Oggetto - Prove dell'addebito - Esclusione - Fonte di conoscenza dell'addebito - Indicazione - Sufficienza - Articolo di giornale - Idoneità.
Stato
decisa il 2007-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, sopratutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza, che, per l'attendibilità del riferimento e l'intrinsica potenziale rilevanza dei fatti, può esaurirsi in un articolo di giornale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)