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Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Misura - Limiti - Sussistenza - Rilevabilità.
Stato
decisa il 2025-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674797-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno e non possono superare i limiti all'erogazione di somme previsti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A.; tali limiti, ove fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, mentre, ove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni, vanno allegati e dimostrati dall'ente che ne eccepisca la concreta vigenza.

Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)