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Sez. 2, Sentenza n. 7100 del 13/04/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178625 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI PROCURARE A SÈ O AD ALTRI UN PROFITTO QUALE CRITERIO DI DISTINZIONE RISPETTO AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO REALE.*
Stato
decisa il 1988-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178625-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI PROCURARE A SÈ O AD ALTRI UN PROFITTO QUALE CRITERIO DI DISTINZIONE RISPETTO AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO REALE.*

Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest'ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra Azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento - d'altra parte, un esame comparativo tra le due norme (artt. 379 e 648 cod. pen.) esprime chiaramente la prevalenza del delitto di ricettazione quante volte l'attività di aiuto all'autore di un reato già consumato sia determinata dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto. (Conf mass n 171051; (Conf mass n 162611; (Conf mass n 160633).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)