Sez. 2, Sentenza n. 10668 del 01/07/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171051 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - FAVOREGGIAMENTO REALE - DISTINZIONE - ATTIVITÀ DI AIUTO ALL'AGENTE AL FINE DI PROCURARE UN PROFITTO - REATO DI RICETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - FAVOREGGIAMENTO REALE - DISTINZIONE - ATTIVITÀ DI AIUTO ALL'AGENTE AL FINE DI PROCURARE UN PROFITTO - REATO DI RICETTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO.*
Il delitto di ricettazione si differenzia da quello di favoreggiamento reale in relazione al fine specifico che nella ricettazione è costituito dall'intento di procurare a sè o ad altri un profitto, distinto da quello del reato originario, mentre nel favoreggiamento consiste nell'aiuto apprestato dall'agente ad altri per assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato. Pertanto, anche quando venga posta in essere un'attività che sia di aiuto all'autore di un reato, l'attività stessa da vita al delitto di ricettazione se l'agente è spinto anche dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto, atteso il carattere sussidiario del reato di favoreggiamento reale. (V mass n 167821).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)