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Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 24/05/1976 (Rv. 380666 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA - EQUIVALENZA - OMISSIONI DELLA COPIA NOTIFICATA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380666-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA - EQUIVALENZA - OMISSIONI DELLA COPIA NOTIFICATA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Un'ordinanza emessa fuori udienza (nella specie, dal pretore, in Sede di fissazione delle modalita esecutive di un provvedimento immediato di reintegra nel possesso) deve essere comunicata a cura del cancelliere, alle parti costituite. Equipollente della comunicazione deve ritenersi la notificazione dell'ordinanza. Non rileva, in tale seconda ipotesi, che la copia notificata del provvedimento manchi della data e della sottoscrizione del giudice e del cancelliere, costituendo queste omissioni imperfezioni materiali che non inficiano la validita e l'efficacia del provvedimento medesimo. (V 3443/71, mass n 355035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)