Sez. 1, Sentenza n. 3443 del 25/11/1971 (Rv. 355035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FINALITA - MODALITA PREVISTE DAL CODICE DI RITO - FORME EQUIVALENTI - EFFETTI - DIFFERENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONI - FINALITA - MODALITA PREVISTE DAL CODICE DI RITO - FORME EQUIVALENTI - EFFETTI - DIFFERENZE.*
Lo scopo perseguito dal legislatore con la Determinazione delle forme prescritte dall'art 136 cod proc civ, per la comunicazione degli Atti ad opera del cancelliere si identifica nell'effettiva presa di conoscenza dell'atto che si comunica; e le dette forme sono considerate normalmente idonee a conseguirlo. Avuto riguardo a tale scopo, le comunicazioni di cancelleria non debbono essere fatte, a pena di nullita, in una delle tre forme previste dal citato art 136 (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario, il quale ne rilascia ricevuta; invio per posta in piego raccomandato; notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), ma possono essere validamente eseguite anche in altre forme, sempre che risulti raggiunta, per effetto dell'attivita svolta dal cancelliere, la certezza sia dell'effettiva presa di conoscenza, da parte del destinatario, della notizia oggetto della comunicazione, sia della data in cui quest'ultima e avvenuta. Se non che, mentre la partecipazione di una notizia effettuata dal cancelliere mediante l'impiego di una delle forme previste dall'art 136 cod proc civ, produce, in ogni caso, l'effetto o gli effetti derivanti dalla comunicazione, una partecipazione di notizia attuata in una Forma diversa, se e vero che non puo considerarsi, di per se, nulla o irrilevante, in tanto puo determinare gli effetti normalmente ricollegati alla comunicazione, in quanto si abbia la certezza che l'atto abbia raggiunto il suo scopo. (V 3895'69, mass n 344297; 1113'69, mass n 339644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)