Sez. 4, Sentenza n. 10307 del 10/03/1986 Ud. (dep. 22/10/1986) Rv. 174027 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTE DALL'IMPUTATO - ESERCIZIO DEL POTERE - POTERE DEL GIUDICE - ATTO TERMINALE - SENTENZA - IMMODIFICABILITÀ - SUSSISTENZA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTE DALL'IMPUTATO - ESERCIZIO DEL POTERE - POTERE DEL GIUDICE - ATTO TERMINALE - SENTENZA - IMMODIFICABILITÀ - SUSSISTENZA.*
La volontà dell'imputato che chiede l'applicazione dell'istituto processuale del cosiddetto "patteggiamento" e il correlativo Esercizio del potere - dovere del giudicante convergono nella formazione di un atto processuale (la sentenza avente le speciali caratteristiche previste dalla legge) a contenuto ormai immodificabile, a meno che non occorra la correzione di possibili errori di computo, neppur attraverso gli ordinari mezzi di impugnazioni o di gravame. (V mass n 158528).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)