Sez. 4, Sentenza n. 212 del 10/02/1983 Cc. (dep. 22/04/1983) Rv. 158528 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA EMESSA EX ULTIMO COMMA ART. 77 SULLE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - REIEZIONE DELL'ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 77 E PRONUNCIA DI CONDANNA - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA EMESSA EX ULTIMO COMMA ART. 77 SULLE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - REIEZIONE DELL'ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 77 E PRONUNCIA DI CONDANNA - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, secondo cui contro le sentenze che applicano la disciplina del "patteggiamento" è ammesso soltanto ricorso per Cassazione, non può intendersi riferita alle sentenze con cui, negata, invece, la applicazione della disciplina dell'art. 77, sia stata emessa pronuncia di condanna. Tale sentenza, anche a garanzia dei diritti dell'imputato, è soggetta alla normale disciplina delle impugnazioni (salva la possibilità prevista dall'art. 79 della legge, di applicare, in ogni stato e grado del procedimento, la previsione dell'art. 79, precedentemente negata sempre che la relativa "richiesta" sia stata tempestivamente e ritualmente formulata). (fattispecie in cui l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, aveva presentato richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, ma tale richiesta, formulata peraltro solo condizionatamente per il caso in cui il pretore avesse ritenuto di considerarlo responsabile del reato contestato, non era stata reiterata nel corso della discussione, ed il difensore si era limitato a chiedere l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)