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Sez. 2 - , Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 (Rv. 655354 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Comunione e condominio - Azione diretta alla demolizione di un bene in comunione - Litisconsorzio di tutti i comproprietari - Mancata partecipazione di uno dei comproprietari al giudizio di primo grado - Rimessione da parte del giudice di appello a quello di primo grado per la riassunzione del giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 2019-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655354-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)