Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 11/02/1999 (Rv. 523134 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Comunione e condominio - Azione diretta alla demolizione di un bene in comunione - Litisconsorzio di tutti i comproprietari - Mancata partecipazione di uno dei comproprietari al giudizio di primo grado - Rimessione da parte del giudice di appello a quello di primo grado per la riassunzione del giudizio - Necessità - Acquisizione, per atto tra vivi a titolo particolare, nelle more del giudizio, da parte di uno dei comproprietari, delle quote degli altri - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 cod.proc.civ., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro. Nè rileva in contrario che, nelle more del giudizio (anche se, come nella specie, in data anteriore alla prima udienza), uno dei comproprietari del bene abbia acquisito le quote degli altri, ove l'acquisto sia avvenuto a titolo particolare, in quanto la partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari deve essere accertata con riguardo al momento della notifica dell'atto introduttivo dello stesso. Ed infatti, a differenza della ipotesi in cui l'acquisto della totalità delle quote da parte di uno dei comproprietari avvenga a titolo universale, ipotesi nella quale il processo deve proseguire nei soli suoi confronti, ai sensi dell'art. 110 cod.proc.civ., nel caso di trasferimento a titolo particolare il rapporto processuale continua tra le parti originarie, e solo dopo la riassunzione e sempre che le parti vi consentano, il processo può proseguire nei confronti dell'unica ormai interessata, e le altre possono esserne estromesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)