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Sez. L, Sentenza n. 3373 del 11/04/1994 (Rv. 486112 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario | Criteri di calcolo del relativo compenso - Riferimento al trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale ex art. 4 d.P.R. n. 1188 del 1977 - Disciplina ex legge n. 42 del 1979 - Effetto abrogativo della precedente - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486112-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario

L'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 N. 1188, che, nel disciplinare le prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i criteri di calcolo dei relativi compensi, fa riferimento al trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale, non è stato abrogato dalla legge 6 febbraio 1979 n. 42, la quale, pur avendo rideterminato l'inquadramento del personale ferroviario, sostituendo alle precedenti qualifiche e parametri i nuovi profili professionali e le nuove categorie stipendiali (mantenendo peraltro invariato il rapporto fra le varie posizioni dell'organigramma aziendale e consentendo così di continuare l'utilizzazione dei criteri anteriormente fissati), non ha introdotto nuovi criteri di calcolo del compenso per lavoro straordinario.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 4 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 art. 17 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)