Sez. L, Sentenza n. 576 del 21/01/1994 (Rv. 485076 - 01)
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Presupposti - Riconoscimento ed ammissione ad opera di tutte le parti - Necessità - Limiti.
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere - che ben può essere dichiarata anche in sede di giudizio di legittimità - postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio. La situazione, in tal modo determinatasi, di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate, a meno che non sia stata rinunciata l'azione in senso sostanziale, con radicale conseguente eliminazione della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)