Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34662 del 16/11/2021 (Rv. 663235 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Processo tributario - Contestazione in appello dell’eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado - Natura - Argomentazione difensiva - Conseguenze - Preclusione di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Nel processo tributario, il motivo di appello con cui l'ente impositore contesti l'efficacia del giudicato esterno eccepito in primo grado dal contribuente appartiene al profilo normativo, e non a quello fattuale, del giudizio, atteso che il giudicato esterno è assimilabile ad un elemento normativo astratto, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e la relativa eccezione, prescindendo da qualsiasi volontà dispositiva della parte ed avendo rilievo pubblicistico, è rilevabile anche d'ufficio; pertanto, la contestazione in appello di tale eccezione introduce nel processo una mera argomentazione difensiva, tendente ad evidenziare un vizio logico della sentenza, che non determina un mutamento del "thema decidendum" originario, e che non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale concerne esclusivamente le nuove eccezioni in senso stretto.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)