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Sez. 5 - , Sentenza n. 30227 del 14/10/2022 (Rv. 666084 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Divieto ex art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Eccezioni sostanziali in senso stretto - Conseguenze - Questione di intempestività del ricorso - Mera sollecitazione difensiva - Rilevabilità “ex officio”. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666084-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, ovvero quelle per cui la legge riserva espressamente alla parte il potere di rilevazione o quelle in cui si fa valere un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ma non le eccezioni in senso improprio, tra le quali rientra l'eccezione di intempestività del ricorso che, integrando una mera sollecitazione difensiva in replica, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)