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Sez. 2, Sentenza n. 733 del 08/02/1982 (Rv. 418547 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - UNICITÀ DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - SENTENZE EMESSE NEL CORSO DI ESSO - DEFINITIVITÀ - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - SENTENZA NEGATORIA DEL DIRITTO DI PROCEDERE ALLA DIVISIONE - DEFINITIVITÀ - IMPUGNAZIONE - SENTENZA DEL GIUDICE D'APPELLO ACCERTANTE L'ESISTENZA DEL PREDETTO DIRITTO E DISPONENTE LA DIVISIONE - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418547-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - UNICITÀ DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE - SENTENZE EMESSE NEL CORSO DI ESSO - DEFINITIVITÀ - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - SENTENZA NEGATORIA DEL DIRITTO DI PROCEDERE ALLA DIVISIONE - DEFINITIVITÀ - IMPUGNAZIONE - SENTENZA DEL GIUDICE D'APPELLO ACCERTANTE L'ESISTENZA DEL PREDETTO DIRITTO E DISPONENTE LA DIVISIONE - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO EX ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Il presupposto del principio secondo cui per l'unicità del giudizio di divisione, le sentenze emesse nel corso di questo non si possono considerare definitive fin quando non sia esaurita la materia del contendere con l'attribuzione dei beni ai singoli condividendi, sta nella pendenza di un giudizio divisionale nel corso del quale interviene la sentenza da qualificare non definitiva, proprio in relazione alla disposta divisione. Pertanto, se il giudice adito per la divisione nega, per le contestazioni insorte, il diritto a procedere alla divisione, la sentenza è definitiva e chiude il processo avanti a quel giudice, ma se il giudice del gravame, andando di contrario avviso, accerti il contestato diritto e dispone la divisione, lo stesso non può rimettere gli Atti al primo giudice per lo svolgimento delle attività conseguenti, ma deve adottare tutti i provvedimenti del caso per esaurire la divisione, perché non ricorre alcune delle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 1114, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)