Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 02/02/2016 (Rv. 638772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Divisione giudiziale - Sentenza negatoria del diritto - Riforma - Rimessione degli atti al giudice di primo grado per le attività conseguenti - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice del gravame che, in riforma della decisione impugnata, disponga la divisione, non può rimettere gli atti al primo giudice per lo svolgimento delle attività conseguenti, ma deve adottare tutti i provvedimenti del caso, attesa la tassatività delle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)