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Sez. 1, Sentenza n. 9392 del 08/05/2015 (Rv. 635357 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE | Cause di incompatibilità - Rapporto di consulenza con la società riguardante il socio o l'associato - Sussistenza - Condizioni - Criterio della prevalenza dei ricavi derivanti dalla attività di consulenza - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635357-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE

L'art. 2399, primo comma, lett. c), cod. civ. (come sostituito dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nello statuire che sono incompatibili con la carica di sindaco coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, impone al giudice di merito di verificare non solo se il controllore sia direttamente coinvolto nell'attività da controllare ma anche che essa non riguardi piuttosto un socio o un associato del sindaco. In tali casi, è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2399 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)