Sez. 1, Sentenza n. 11554 del 09/05/2008 (Rv. 603481 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE | Cause di ineleggibilità - Rapporto di prestazione d'opera con la società - Portata - Pluralità di incarichi distinti - Ineleggibilità - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE
La causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ., come sostituito dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la "ratio" della norma, infatti, risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)