Sez. 2, Sentenza n. 520 del 06/03/1967 (Rv. 326467 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI CONSENZIENTI - DIRITTO PER GLI ASSENTI E I NON CONSENZIENTI D'IMPUGNAZIONE SENZA L'OSSERVANZA DI TERMINI DI DECADENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - ACCORDO DI TUTTI I CONDOMINI CONSENZIENTI - DIRITTO PER GLI ASSENTI E I NON CONSENZIENTI D'IMPUGNAZIONE SENZA L'OSSERVANZA DI TERMINI DI DECADENZA.*
In materia di condominio, la Determinazione dei valori dei piani o porzioni di piano di proprieta di ciascun condomino e la espressione in millesimi di tali valori non rientrano nella Competenza dell'assemblea dei condomini, ma esigono l'accordo di tutti i condomini e, in Mancanza, vanno effettuate dal giudice su istanza degli interessati. Pertanto, le deliberazioni in materia adottate a maggioranza non obbligano i dissenzienti o gli assenti, i quali possono invocarne la inefficacia senza essere tenuti al termine di decadenza di cui all'art 1137 cod.civ., trattandosi di deliberazioni adottate in materia che non rientra nella previsione di detta norma e la cui inefficacia va, quindi, dichiarata secondo i principi generali. Tuttavia, la formazione o la modificazione dei valori millesimali da parte dell'assemblea dei condomini non concretano un'ipotesi di nullita assoluta e non sono, quindi, impugnabili dai condomini consenzienti e dai loro aventi causa, concernendo rapporti di natura personale, aventi efficacia limitata ai condomini che li posero in essere. (Cfr. 1082-64, 3952-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)