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Sez. 2, Sentenza n. 1385 del 06/05/1968 (Rv. 332998 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE)- COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO NEGOZIALE - NECESSITA - MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DEI PRECEDENTI VALORI IN UN EDIFICIO - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332998-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE)- COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO NEGOZIALE - NECESSITA - MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DEI PRECEDENTI VALORI IN UN EDIFICIO - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Qualora una deliberazione dell'assemblea dei condomini sia affetta da nullita radicale, questa puo esser fatta valere anche al di la dei limiti temporali di decadenza stabiliti dall'art. 1137, ultimo comma cod.civ. la Determinazione dei valori dei piani o porzioni di piano e la loro espressione in millesimi non rientra nella Competenza dell'assemblea dei condomini, ma esige l'accordo di tutti i condomini (con un negozio di accertamento), oppure una pronunzia giudiziale, in contraddittorio degli interessati (che ha il carattere di sentenza di accertamento). Tuttavia, non e nulla la deliberazione assembleare, la quale si limita a modificare la ripartizione dei valori in millesimi degli appartamenti di un fabbricato gia compresa in un complesso edilizio, in seguito al distacco di altri fabbricati che facevano prima parte del medesimo complesso, se tale modifica si riduce ad un mero calcolo aritmetico, che non altera le proporzioni originarie fra i valori dei detti appartamenti. (V. N. 3012-67, massima n. 330731 n. 520-67, massima n. 326467).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)